Di seguito si evidenziano documenti, chiarimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate e del MISE su un tema ancora poco chiaro e di difficile interpretazione: l’accesso al credito d’imposta 4,0 dei carrelli elevatori e similari (es. gru automontate) – soddisfacimento delle 5+3 caratteristiche tecniche.
AVVERTENZA: Questo articolo intende solo dare una sintesi della letteratura normativa e dei successivi chiarimenti, non intende dare risposte ma essere piuttosto una guida per valutare le soluzioni più adeguate, per essere conformi a quanto richiesto dalla norma e dalle interpretazione date dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’agenzia delle Entrate. Ricordando che il rischio nel caso di non completo soddisfacimento è del contraente dell’agevolazione e non del Perito che comunque può dare una sua personale interpretazione ad una normativa poco chiara.
Appartenenza al gruppo dell’allegato A
Un carrello elevatore sicuramente rientra nel gruppo di beni strumentali numero 11:
11. macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici).
Circolare 4/E
Nella circolare 4/E vengono forniti alcuni esempi di sistemi per il carico e lo scarico: (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale) con una precisazione che per particolari macchine (motrici e operatrici) che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni) nel caso dell’interconnettività:
si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica;
In questo caso non si parla di carrelli elevatori per la guida automatica e semiautomatica. Inoltre i carrelli facendo parte dell’allegato A come categoria 11 resta l’obbligo di soddisfare tutti i 5+2 requisiti.
Circolare MISE 23/5/2018
Questa circolare del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce in modo univoco il vincolo relativo alla guida automatica di fronte ad errate interpretazioni. La circolare indica che la guida automatica è richiesta solo per le macchine classificate come mobili secondo la direttiva 46/2007/CE.
La circolare riporta la seguente frase:
Al riguardo, al fine di eliminare possibili incertezze applicative, è opportuno anzitutto evidenziare che la caratteristica in questione [guida automatica o semiautomatica] deve intendersi necessaria non per tutti i beni ricompresi nel citato punto 11 del primo gruppo dell’allegato A, ma solo per quelli qualificabili come “macchine mobili”, ai sensi della Direttiva 46/2007/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
In base a tale documento si definisce: “macchina mobile […] ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili”.
Ciò potrebbe creare confusione ed estendere il concetto di guida automatica anche ai carrelli elevatori solitamente utilizzati in fabbrica e che non sono macchine operatrici. Ma quanto espresso deve essere letto in coerenza con quanto espresso nella circolare 4/E che si limita alla macchine operatrici.
Infatti la stessa circolare del MISE successivamente fa alcuni esempi:
La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per le pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). Mentre, non è richiesta per le altre macchine operatrici diverse da quelle “mobili” nell’accezione sopra specificata, come ad esempio per le gru a torre o per i carriponte.
Nella stessa nota di AISEM (Paper 01/2021) viene confermato che a questi beni non si applica obbligatoriamente il requisito della guida automatica e semiautomatica.
La stessa circolare specifica inoltre che:
la guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.
Ciò può comportare un’ulteriore confusione ed una situazione interpretativa che ha generato tra i periti più punti di vista anche per il fatto che la stessa smentisce una precedente risposta del 19/05/2018 del MISE ad una delle FAQ poste al Ministero che cita:
La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispostivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.
Va comunque ricordato che tali precisazioni si rifanno sempre e comunque alla circolare 4/E che deve quindi essere comunque letta congiuntamente che come precedentemente riportato ritiene la caratteristica di interconnessione soddisfatta se la guida automatica o semi-automatica è in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto situato nell’ambiente di fabbrica.
La stessa circolare definisce poi che:
con riferimento del MISE, invece, alla fattispecie della guida semiautomatica si precisa che, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
In una interpretazione quindi più restrittiva ma maggiormente conforme alle due circolari si può intendere che debbano comunque essere inviate da remoto delle informazioni relative al compito da svolgere quali: pianificazione, schedulazione e controllo avanzamento di attività.
Si capisce da quanto finora riportato come sia di difficile interpretazione quanto finora citato. Avrebbe comunque aiutato una netta separazione tra macchine mobili operatrici e non operatrici.
A rendere ancor più complessa l’interpretazione, ma dando un ulteriore chiarimento, nella risposta risposta n. 394/2021 del 8 giugno 2021 ad un quesito in proposito, l’Agenzia delle entrate dà le seguenti indicazioni:
I carrelli elevatori “In quanto riconducibili al primo gruppo dell'allegato A, per poter godere dei benefici 4.0, i beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche tecniche:
I beni, inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderli assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
Queste indicazioni sembrano mettere la parola fine alle diverse modalità di interpretazione riproponendo chiaramente quanto espresso nella circolare 4/E.
Conclusione
I carrelli elevatore così come le gru automontate non sembrano avere l’obbligo di soddisfare il requisito di guida automatica in quanto classificabili come macchine mobili ad uso interno.
I carrelli agli effetti della disciplina dell’credito d’imposta, possono intendersi “macchine mobili” a guida semiautomatica se dotati di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto.
Questa caratteristica tecnica, in base all’ultima circolare dell’agenzia delle entrate n. 394/2021 non può comunque essere utilizzata in sostituzione dell’interconnessione e dell’integrazione.
Il carrello inoltre si può classificare come strumento o dispositivo per il carico e scarico, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi.
Nella fattispecie del carrello elevatore guidato da un operatore sono stati individuati come sistemi di guida automatica la limitazione della velocità e la presenza di sistemi di frenata automatica essendo contemplati nella circolare MISE del 23 maggio 2018.
Dovendo comunque soddisfare gli altri requisiti (5+2) serve porsi le seguenti domande:
Pe rispondere a queste domande si deve ricordare che la circolare 4/E chiarisce che:
per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.
Una possibile soluzione è quella che il sistema informativo sia in grado di mandare attraverso la rete indicazioni su una specifica attività con un corrispondente intervento dell’operatore per attuare l’istruzione ricevuta ma che dovrà essere attuata in modo autonomo dal carello.
Per l’integrazione con i sistemi di fabbrica si può pensare di che il carrello possa dare informazioni sull’avanzamento delle attività in corso.
Prendendo alcuni suggerimenti da AISEM nel Position Paper 01/2021 il carrello può soddisfare il requisito di interconnessione se riceve istruzioni che possono riguardare:
Nel caso di integrazione con il sistema logistico di fabbrica o il sistema di fornitura si potrebbero realizzare uno dei seguenti metodi:
La scelta di una soluzione dipende da due fattori principali: le caratteristiche di conformità e del software al modello Industria 4.0 e i processi industriali in cui si integra il bene.
Da questa sintesi si può capire quanto sia complesso l’elaborato di norme, circolari e chiarimenti nel contesto specifico e quante posizioni alternative possano essere prese dai professionisti che operano l’analisi tecnica e rilascino una perizia.
L’ultimo consiglio resta quello di fare una seria valutazione del rischio laddove si scelga una strada interpretativa meno stringente.